Art. 2.
(Utilizzo della denominazione di «outlet»).

      1. La denominazione di «outlet» può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi e dei centri commerciali individuati ai sensi dell'articolo 1 e nella relativa pubblicità.
      2. Ferma restando la normativa vigente in materia di pubblicità ingannevole, l'imprenditore che usa la denominazione di

 

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«outlet» al di fuori dei casi previsti al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro. In caso di violazione grave o di recidiva, il sindaco competente per territorio provvede, con ordinanza, a sospendere l'attività di vendita per un periodo da cinque a venti giorni.